Che cosa è l'imposta di successione
L'imposta sulle successioni riguarda tutti i beni ed i diritti trasferiti per causa di morte ed è dovuta dagli eredi, dai legatari, dai beneficiari e da altri eventuali chiamati all'eredità. Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento dell'intera imposta, mentre i legatari sono tenuti al pagamento dell'imposta solo per la loro quota.
é
Nuova normativa
Il nuovo regime tributario delle successioni e donazioni, modifica radicalmente
i trasferimenti a titolo gratuito conseguenti a successioni per causa
di morte ed atti di donazione, prevedendo in particolare la soppressione
dell'imposta sulle successioni e donazioni.
La nuova normativa , ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti a
carico del contribuente e, nello stesso tempo, di istituire un regime
particolarmente favorevole per i trasferimenti in cui il vincolo di parentela
tra dante causa e beneficiario è più stretto, facilitando
i passaggi all'interno delle famiglie.
In particolare, viene totalmente soppressa l'imposta sulle successioni,
inoltre, l'imposta è abolita anche per le donazioni ed altre liberalità
a favore del coniuge, dei parenti in linea retta ovvero degli altri parenti
entro il quarto grado, nonché in tutti i casi in cui il valore
della quota non superi i 350 milioni di lire.
Negli altri casi sono invece dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente
applicabili per le operazioni a titolo oneroso.
Nel CODICE CIVILE è contenuta la disciplina del diritto successorio,
in particolare al Libro Secondo, titolato "Delle successioni".
In esso sono contenute le disposizioni generali sulle successioni (che
sono valide per qualunque tipo di successione), le disposizioni che riguardano
in particolar modo le successioni legittime, quelle che riguardano in
modo specifico le successioni testamentarie, ci sono inoltre disposizioni
che riguardano la divisione e le donazioni.
L'imposta sulle successioni è, invece, regolata dal D. Lgs. 346/90
e successive modificazioni.
Negli ultimi tempi il T.U. ha subito notevoli cambiamenti dovuti alle
riforme più o meno incisive che si sono susseguite dal 1999 fino
ad oggi.
La legge 342/2000 ("collegato" alla Finanziaria 2000):
questa legge ha profondamente innovato la disciplina fiscale delle successioni
e donazioni, alleggerendo fortemente il peso del prelievo e semplificando
l'applicazione del tributo.
Le principali novità:
A chi si applica: la riforma si applica ai beneficiari (eredi e legatari)
delle successioni che si sono aperte a partire dal 1° luglio 2000
e a coloro che ricevono donazioni a partire dal 1° gennaio 2001.
Nuove modalità di applicazione dell'imposta:
1) abolizione dell'imposta sul totale dell'asse ereditario:
La base imponibile - con il nuovo sistema il tributo non colpisce più
l'asse ereditario globale, ma le singole attribuzioni in favore di eredi,
legatari o donatari. Ciò significa che l'imposta è calcolata
per ciascun erede in relazione alla quota da lui ricevuta;
Altre riduzioni della base imponibile - il valore delle aziende viene
determinato senza tener conto dell'avviamento (mediamente l'avviamento
incide per il 50% del valore dell'azienda)
Inoltre: sono esclusi dall'asse ereditario i beni e i diritti ceduti dal
defunto negli ultimi sei mesi;
è abolita la presunzione in base alla quale, se gli eredi sono
contestatari, insieme al defunto, di conti correnti bancari o postali,
azioni o altri titoli, i beni contestati si considerano esclusivamente
appartenenti al defunto, salva prova contraria.
2) Tassazione limitata alle singole quote di eredità;
Aliquote ridotte: si applicano solo tre aliquote, distinte per grado di
parentela:
4% - per coniuge e parenti in linea retta (3% in caso di donazione)
6% - per altri parenti e affini entro il quarto grado (5% in caso di donazione)
8% - per estranei (7% in caso di donazione)
Franchigia: ogni erede fruisce di una franchigia di 350 milioni di lire,
inoltre l'importo della franchigia è elevato a 1 miliardo per i
discendenti in linea retta minori di età e per le persone con handicap
riconosciuto grave.
Agevolazioni sulla "prima casa": qualora sussistano le condizioni
perchè l'abitazione possa essere considerata "prima casa"
per almeno uno degli eredi, allora è possibile versare le imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 250.000 lire ciascuna (anziché
in misura percentuale pari rispettivamente al 2% e all'1%).
é
La
legge 383/2001 (art. 13- 18) in vigore dal 25/10/2001
Questa è la riforma più recente e più incisiva della
normativa sulle successioni.
Si tratta, infatti, della legge che sopprime l'imposta sulle successioni
e donazioni, ciò significa che sui beni caduti in successione,
quindi, tale imposta non è più dovuta, indipendentemente
dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto
e i beneficiari.
Per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell'attivo ereditario
devono essere corrisposte soltanto le imposte ipotecarie e catastali senza
alcuna modifica rispetto alla normativa precedente.
Queste vanno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti
reali immobiliari caduti in successione, con un importo minimo di L. 250.000
(ora € 129,11); restano inoltre applicabili le norme sulle agevolazioni
"prima casa".
é
Successioni
Per i beni immobili compresi nell'attivo ereditario dovranno essere
corrisposte soltanto le imposte ipotecarie e catastali previste dal D.lgs.
31/10/1990, n. 347; indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela
intercorrente tra il defunto e i beneficiari.
Si precisa che nei trasferimenti mortis causa le imposte ipotecaria e
catastale vanno commisurate al valore lordo degli immobili caduti in successione,
con un importo minimo di Lire 250.000.
é
Agevolazioni
Per quanto riguarda l'agevolazione prima casa, di cui all'art. 69 della
legge 21/11/2000, n. 342, poiché la norma non ha subito modifiche,
si chiarisce che per le successioni e per le donazioni e liberalità,
le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa qualora
in capo al beneficiario, sussistano tutti i requisiti e le condizioni
previsti in materia di acquisto della prima abitazione sull'immobile trasferito.
é
Presentazione
della dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione deve essere presentata all'Ufficio delle
Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto
entro sei mesi dall'apertura della successione. Tuttavia, nel caso in
cui il defunto non aveva la residenza in Italia, la dichiarazione deve
essere presentata all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione era
stata fissata l'ultima residenza italiana.
Tale dichiarazione deve riportare l'indicazione degli immobili e dei diritti
immobiliari oggetto di successione.
é
Decorrenza
Il nuovo regime tributario in materia di successioni e donazioni, dovrà
essere applicato alle successioni aperte ed agli atti di donazione stipulati
dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta
Ufficiale.
é
La
dichiarazione di successione
La
successione si apre al momento della morte. Se il defunto non ha predisposto
un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità,
gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione
di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti
a presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla data
del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza
del deceduto. Sono esonerati dalla presentazione il coniuge o i parenti
in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti
reali immobiliari e se il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè
il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non
supera i 50 milioni.
é
La
voltura catastale
Se
nell'eredità ci sono immobili (terreni e fabbricati), entro i 30
giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, deve essere
presentata agli uffici del territorio (catasto) la richiesta di voltura.
La voltura ha la funzione di aggiornamento dei dati catastali sia riguardo
ai soggetti proprietari sia riguardo alla misura del possesso.
é
I
documenti da presentare
Certificato
di morte (o autocertificazione)
- Stato di famiglia del defunto e degli eredi (o autocertificazione)
- Eventuale documentazione delle passività (debiti del defunto,
spese funerarie)
- Se tra i beni caduti in successione ci sono terreni o fabbricati è
indispensabile presentare l'atto attraverso il
quale il defunto ne era divenuto proprietario (rogiti di acquisto
o dichiarazione di successione)
- Visure catastali recenti di terreni e fabbricati che entrano nella successione
é
I
servizi del CAF
Presso gli uffici del CAF CLAAI è istituito un apposito servizio
che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione. Tutti
i nostri uffici operano utilizzando programmi informatici di supporto
che rendono più agevole e sicura la predisposizione della pratica.
Nel caso in cui fosse necessario, come nella successione testamentaria,
l'intervento di un notaio quasi tutti i nostri uffici sono convenzionati
con un notaio di fiducia.
Forniamo consulenza e assistenza per:
-La documentazione che gli eredi dovranno predisporre;
-La compilazione della dichiarazione di successione (per beni immobili,
ratei maturati e non riscossi, rimborsi IRPEF intestati al de cuius) e
delle volture catastali;
-La presentazione presso gli Uffici Finanziari competenti ( Ufficio del
Registro, Ufficio Tecnico Erariale) della dichiarazione di successione
e degli altri documenti collegati;
-La predisposizione e la presentazione della documentazione relativa alla
"riunione di usufrutto" in caso di decesso dell'usufruttuario.