Che cosa è
L'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), è un nuovo strumento
che consente, sulla base della effettive condizioni economiche dell'interessato
e del suo nucleo familiare, di usufruire di prestazioni sociali agevolate
(assegni per il nucleo familiare, assegni di maternità, rette per
asili nido, mense scolastiche, case di riposo per anziani, affitti, ecc.).
L'ISE (indicatore della situazione economica) è il sistema attraverso
il quale si calcola secondo criteri unificati di valutazione la situazione
economica di coloro che richiedono la prestazione (decreti legislativi
nn. 109/98 e 130/2000). Per calcolare l'ISE si sommano l'indicatore della
situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale. Il
risultato viene diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente
alla composizione del nucleo familiare. Con questo metodo si valuta la
situazione economica dell'intero nucleo familiare, considerando il numero
dei componenti del nucleo e alcune caratteristiche del nucleo stesso,
secondo la scala di equivalenza. Viene così superato il principale
difetto dei criteri basati sul solo reddito, che non considerano tanti
altri aspetti della situazione economica di una famiglia. Le voci che
concorrono alla valutazione della capacità economica di un nucleo
familiare sono tre e partecipano al calcolo dell'ISE.
Il Dlgs. 109/98 e successive modifiche attribuisce ai centri di assistenza
fiscale l'incarico di certificatori del reddito. Per questo motivo è
possibile rivolgersi ai nostri uffici per ricevere assistenza e informazioni
necessarie alla compilazione della dichiarazione dei redditi posseduti
dall'intero nucleo familiare. Questo servizio, grazie ad apposite convenzioni
con gli Enti Pubblici erogatori di queste prestazioni, è completamente
gratuito.
Sulla base dei dati contenuti in questa dichiarazione si riesce a valutare
in maniera sintetica la condizione economica del nucleo familiare, combinando
la situazione reddituale e la situazione patrimoniale.
Questa dichiarazione è valevole per la richiesta di prestazioni
sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.
L'ottenimento di prestazioni sociali agevolate la cui erogazione è
legata al reddito (assegni di maternità, borse di studio, servizi
socio sanitari etc.) e la fruizione di condizioni agevolate per i servizi
di pubblica utilità (telefono, luce, acqua) dipendono dalla situazione
economica del richiedente e del suo nucleo familiare. Tale situazione
è una combinazione di dati reddituali e patrimoniali, forniti dal
richiedente tramite la c.d. Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e viene
sintetizzata in due indicatori denominati "Indicatore della Situazione
Economica" (ISE) ed "Indicatore della Situazione Economica Equivalente"
(ISEE).
Per
prestazioni sociali s'intendono ad esempio:
1.
assegno per il nucleo familiare con tre figli minori (l'ISE non deve superare
i 19.904,35 euro)
2. assegno di maternità (l'ISE non deve superare i 27.644,94 euro)
3. mense scolastiche
4. asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
5. agevolazioni per tasse universitarie
6. prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio)
7. servizio socio sanitari domiciliari
8. altro ( riduzione del canone Telecom )
L'ISE riguarda la situazione economica familiare nel complesso ed è
determinato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (a
sua volta ottenuto dalla somma del reddito complessivo IRPEF dell'ultima
dichiarazione presentata, dei redditi di lavoro prestato nelle zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi da residenti in Italia, dei proventi
delle attività agricole per le quali sussiste l'obbligo di presentazione
della dichiarazione annuale IVA e del reddito figurativo di attività
finanziarie) con il 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale
(valore ai fini I.C.I. di fabbricati e terreni più valore del patrimonio
mobiliare - depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato,
obbligazioni etc.).
Con l'ISEE si passa dal valore complessivo ISE del nucleo familiare ad
un valore per i singoli componenti, per far sì che si possano confrontare
nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.
é
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
La Dichiarazione Sostitutiva Unica si compila una volta l'anno, in qualunque
momento si richieda una prestazione agevolata; se non contiene i dati
sulla situazione economica relativa all'anno solare precedente quello
della presentazione, l'Ente erogatore ha facoltà di richiedere
una dichiarazione aggiornata; vale un anno durante il quale può
essere utilizzata da tutti i componenti il nucleo familiare. E' composta
da un modello base e da un numero di fogli allegati pari al numero dei
componenti il nucleo familiare.
La DSU si presenta:
- ad un CAF;
- all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata;
- al Comune;
- alla sede INPS competente per territorio;
in vari modi:
- consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola
in sua presenza;
- trasmettendola già sottoscritta all'ufficio, con allegata una
fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi
dichiara non sa o non può firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai
sensi di legge (per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).
Nel periodo di validità è possibile presentare una nuova
DSU per far rilevare le variazioni delle condizioni economiche e familiari
sopraggiunte.
Il CAF rilascia al richiedente copia dell'attestazione provvisoria e della
certificazione attestante la situazione economica dichiarata contenente
il calcolo dell'ISE e dell'ISEE; tale attestazione è da considerarsi
valida fin dal suo rilascio da parte del CAF, salvo il caso in cui l'INPS
riscontri un errore che andrà tempestivamente comunicato al CAF
stesso (entro le 24 ore successive alla trasmissione dei dati, da parte
del CAF, alla Banca dati gestita dall'INPS).
La domanda per ottenere le prestazioni agevolate, e la certificazione
rilasciata dal CAF, deve essere presentata direttamente all'Ente erogatore.
L'attuale disciplina prevede ancora:
- il rilascio, da parte dell'INPS, agli Enti erogatori ed al dichiarante,
di una seconda attestazione, contenente le informazioni relative a:
" nucleo familiare del dichiarante;
" ISE del nucleo standard, con descrizione delle modalità
di calcolo;
" valore della scala di equivalenza applicato (trattasi di parametri
legati al numero dei componenti il nucleo familiare ed alcune maggiorazioni
da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore
o di figli minori etc., necessari per ottenere l'ISEE dall'ISE);
" ISEE di ciascun soggetto;
" attestazione che detti elementi derivano dai dati della DSU e sono
stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall'Ente presso il quale
la dichiarazione è stata presentata;
" data di trasmissione dei dati da parte dell'Ente;
" denominazione dell'Ente;
" data dell'attestazione della DSU;
" data di scadenza della DSU.
- la richiesta all'INPS, da parte dell'Ente erogatore,
dell'ISEE, se il richiedente o un altro componente il nucleo familiare
ha già presentato la dichiarazione, nonché di informazioni
analitiche contenute nella DSU per le eventuali integrazioni e variazioni
e per i controlli;
- il rilascio, da parte dell'INPS, dell'ISEE e delle informazioni analitiche
agli Enti presso i quali è stata presentata la domanda;
- la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori
criteri ed un diverso nucleo familiare ai fini dell'erogazione delle prestazioni
sociali agevolate;
- i controlli formali sulla veridicità dei dati, a cura degli Enti
erogatori, anche tramite i controlli incrociati con il Ministero dell'Economia,
mentre l'INPS è tenuto ad effettuare controlli sui propri archivi
e su quelli delle Amministrazioni collegate ed a segnalare eventuali incongruenze
agli Enti erogatori. Sono previsti ulteriori controlli da effettuare direttamente
presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, mentre
alla Guardia di Finanza spettano i controlli di tipo sostanziale su redditi
e patrimonio.
Si ricorda infine che restano escluse dalle precedenti disposizioni ISE/ISEE
le prestazioni previdenziali ed alcune prestazioni sociali come l'integrazione
al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione
sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile, le indennità
di accompagnamento ed assimilate.
é
Indicatore del reddito
Devono
essere considerati tutti i redditi (redditi dichiarati ai fini Irpef come
risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo
di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o dagli enti previdenziali) di tutti i componenti il nucleo
familiare, più i redditi derivanti dalle attività finanziarie
calcolate applicando il tasso d'interesse del 4,52% al patrimonio mobiliare
posseduto (al 31 dicembre dell'anno precedente): titoli di stato, conti
bancari e postali, azioni e fondi d'investimento ecc.
Da tale somma si detrae la spesa per l'eventuale affitto della casa nella
quale si abita, fino a un massimo di 10 milioni.
é
Indicatore del patrimonio immobiliare
Si
deve considerare il 20% del valore degli immobili posseduti (al 31 dicembre
dell'anno precedente), calcolato con gli stessi criteri dell'Ici, con
la detrazione fino a un massimo di 100 milioni, nel caso che la famiglia
risieda in un'abitazione di sua proprietà. Il valore ai fini Ici
di un'abitazione è uguale a: rendita catastale aumentata del 5%,
moltiplicata per 100; di un terreno: reddito dominicale aumentata del
25% moltiplicato per 75;di un negozio: rendita catastale aumentata del
5%, moltiplicata per 34; di un ufficio o studio cat. A10): rendita catastale
aumentata del 5%, moltiplicata per 50.
é
Indicatore del patrimonio mobiliare
Anche
in questo caso si considera il 20% del patrimonio mobiliare posseduto
al 31 dicembre precedente: alla somma dei valori del patrimonio mobiliare
(titoli di Stato, conti bancari e postali, azioni, fondi d'investimento
ecc.) - arrotondata per difetto alle decine di milioni (per esempio, per
Lire 9.900.000 indicare zero; per Lire 27.000.000 indicare
é
Scala di equivalenza e il calcolo ISE
La
somma delle tre voci sopra riportate (indicatore della situazione economica)
dovrà poi essere divisa per il parametro relativo al numero dei
componenti il nucleo familiare e le eventuali maggiorazioni (si veda la
tabella). Per esempio, se un nucleo familiare di tre persone (due genitori
e un bambino) ha un indicatore della situazione economica di 84 milioni
e i genitori lavorano, il calcolo dell'ISE sarà: Lire 84.000.000
: (2,04 + 0,2) = Lire 37.500.000.
Se il nucleo familiare è di quattro persone (due genitori lavoratori
e due bambini), il calcolo dell'ISE sarà: Lire 84.000.000 : (2,46
+ 0,2) = Lire 31.578.947.
é
Norme di riferimento
" D. Lgs. 109 del 31.03.1998;
" D. Lgs. 130 del 03.05.2000;
é
Dove presentare la dichiarazione
I
cittadini interessati alle prestazioni sociali agevolate legate al reddito
possono recarsi ai CAF per compilare la dichiarazione sostitutiva unica.
Telefonando allo 091/6257980 sarà possibile ottenere informazioni
circa la sede più vicina in modo tale da prendere un comodo appuntamento
ed usufruire dell'assistenza di operatori capaci e competenti nel settore
specifico.
é
Quando andare al CAAF
Per
le prestazioni sociali agevolate non esiste un termine generalizzato,
infatti la scadenza dipende dalle delibere e dai regolamenti dei singoli
Comuni o degli enti che erogano tali prestazioni. Presso gli uffici del
CAF CLAAI è possibile ottenere tutte le informazioni e l'assistenza
necessaria.
é
Documenti necessari
La
situazione economica del nucleo familiare è determinata sommando
il reddito dei componenti della famiglia (da lavoro dipendente o di pensione,
da lavoro autonomo, d'impresa, professionale, ecc.) ad una percentuale
del patrimonio immobiliare (terreni agricoli, aree edificabili, e fabbricati)
e mobiliare (BOT, CCT, depositi bancari e postali, ecc.).
Dati
del dichiarante
"
Dati anagrafici del dichiarante
" Documento di identità personale
" Fotocopia tesserino codice fiscale
" Tessera Sanitaria
" Copia contratto di locazione con estremi di registrazione se il
nucleo risiede in abitazione in locazione
Dati
dei componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda
"
Stato di famiglia o autocertificazione attestante la famiglia anagrafica
" Fotocopia tesserino codice fiscale dei componenti il nucleo familiare
e di coloro che risultano fiscalmente a carico
" Tessera Sanitaria dei componenti il nucleo familiare e di coloro
che risultano fiscalmente a carico
" Eventuale attestazione dell' handicap psico-fisico permanente di
cui all' art.3, comma 3 della L.104/92 o attestazione di invalidità
superiore al 66%
Dati
del patrimonio mobiliare del nucleo familiare alla data del 31/12
"
Autocertificazione attestante il patrimonio mobiliare del nucleo familiare:
" valore saldo contabile attivo, al netto degli interessi, per depositi
e conti correnti bancari e postali
" valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati
" valori di azioni o quote di organismi di investimento collettivo
di risparmio italiani ed esteri
" valore partecipazioni azionarie in società italiane ed estere
quotate e non quotate in mercati regolari
" valore masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni
affidate in gestione ad un soggetto abilitato
" valore del patrimonio netto di imprese individuali
" valore corrente di altri rapporti finanziari
" importo dei premi complessivamente versati per assicurazioni sulla
vita per i quali è esercitabile il diritto al riscatto
" dati dell'intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (es.
codice ABI delle Banche)
Dati
del patrimonio immobiliare del nucleo familiare alla data del 31/12
"
Dichiarazioni e/o Comunicazioni ICI per terreni e fabbricati posseduti
al 31/12· ( con allegate visure catastali, contratti di compravendita,
atti di successione, ecc.)
" Dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito attestante la
quota di capitale residuo del mutuo fatto per l'acquisto o la costruzione
dell'immobile