Che cosa è
Presupposto
per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), è
il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli,
siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività
di impresa.
L'imposta è dovuta in rapporto alla quota ed al periodo di possesso
espresso in mesi. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono
come mese intero.
Il versamento dell'imposta dovuta, può essere effettuato:
" in due rate, di cui la prima entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta
dovuta complessivamente, calcolata sulla base dell'aliquota comunale e
i mesi di possesso,
la seconda rata entro il 20 dicembre, pari alla rimanente imposta dovuta
per l'intero anno.
" Oppure in un'unica soluzione:
la norma riconosce al contribuente la facoltà di effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione
entro il 30 giugno.
é
Debitori del tributo
Possessori
di beni immobili siti nel territorio comunale, cioè:
1) il proprietario
2) l'usufruttuario = colui che ha il diritto di godere del bene potendone
trarre ogni utilità che questo dare, ma rispettando la sua destinazione
economica
3) il titolare del diritto d'uso = colui che ha diritto di servirsi
del bene, e se questo è fruttifero, di raccoglierne i frutti
per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia
4) il titolare del diritto di abitazione = colui che può abitare
la casa oggetto del diritto, limitatamente ai bisogni suoi e della sua
famiglia. Rientrano fra i titolari di tale diritto:
- in caso di decesso del coniuge, il coniuge superstite sulla casa adibita
a residenza
- in caso di separazione coniugale, consensuale o giudiziale o di divorzio,
il coniuge a cui è attribuito il diritto di abitare nella casa
di residenza familiare
5) il titolare del diritto di superficie o enfiteusi
6) il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria (Leasing)
7) il concessionario di aree demaniali = è debitore del tributo
dall'anno 2001 ed alla dichiarazione iniziale dovrà allegare
copia della concessione demaniale
Non
sono soggetti passivi I.C.I. :
- il nudo proprietario
- il locatario
- il comodatario
- l'affittuario
- l'inquilino
Nell'applicazione
dell'imposta possono verificarsi diversi casi:
" se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta
deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote
di proprietà, e versata separatamente.
" se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento,
l'imposta deve essere pagata da chi gode tale diritto, in proporzione
alla sua quota.
Il versamento del tributo può essere effettuato presso il concessionario
della riscossione, uffici postali o le aziende di credito convenzionate.
é
Beni imponibili
1)
FABBRICATI :unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte
nel catasto urbano con
una attribuzione di autonoma e distinta rendita.
2) AREE FABBRICABILI :aree utilizzabili a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
3) TERRENI AGRICOLI :terreni adibiti all'esercizio delle attività
indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, esercitate da soggetti aventio
la qualifica di imprenditore agricolo, come precisato dagli art. 2082
e 2083 C.C.. Non sono terreni agricoli: i terreni inutilizzati (incolti
o abbandonati), i terreni sui quali le attività agricole sono
esercitate in forma non imprenditoriale (orticelli), i terreni non fabbricabili
utilizzati per attività diverse da quelle agricole.
é
Basi imponibili
1)
FABBRICATI
- iscritti al catasto :il valore si determina applicando all'ammontare
della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
i seguenti moltiplicatori:
*100 :per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali
A-B-C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
*50 :per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale
D e nella categoria A/10 (uffici e studi privati)
*34 :per le unità immobiliari classificate nella categoria C/1
(negozi e botteghe)
La legge di accompagnamento alla Finanziaria 1997 ha rivalutato le rendite
catastali urbane del 5% dal 1° gennaio 1997.
- non iscritti in catasto o con intervenute variazioni permanenti che
influiscono sull'ammontare della rendita catastale precedentemente attribuita
= il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati
similari già iscritti.
- classificabili nel gruppo "D" non iscritti in catasto e interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati = il valore è
determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, o se successiva,
alla data di acquisizione secondo il valore contabile del bene attualizzato
con i coefficienti determinati annualmente con decreto del Ministero delle
Finanze.
2) AREE FABBRICABILI
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al
1° gennaio dell'anno di imposizione.
3) TERRENI AGRICOLI
Il valore è determinato dal prodotto risultante fra il reddito
dominicale al 1° gennaio dell'anno di imposizione per il coefficiente
75. La legge di accompagnamento alla Finanziaria 1997 ha stabilito che,
ai fini dell'I.C.I., i redditi dominicali vanno rivalutati del 25%.
Per
i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale
al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione
(attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda
della categoria catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è
uguale a:
" 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a
destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie
A10 e C1);
" 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi,
teatri, banche, ecc. (categoria D);
" 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Per le aree fabbricabili l'agevolazione c.d. Visco è stata prorogata,
per i soggetti Irpeg, anche per il 2001. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento
ad un'aliquota d'imposta ridotta al 19 per cento della parte di reddito
corrispondente all'importo degli investimenti in beni strumentali nuovi
che trova corrispondenza, anche indiretta, in conferimenti in denaro o
accantonamenti di utili a riserva.
L'imposta si paga in due rate e si determina applicando alla base imponibile
l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile. I Comuni
possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere
aliquote agevolate per tre anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari
che eseguono interventi rivolti a:
" recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
" recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei
centri storici;
" realizzazione di autorimesse o posti auto;
" utilizzo di sottotetti.
Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di
200.000 lire, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato
come dimora abituale. I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione
principale fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione.
Dal 1° gennaio 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale
si applica anche alle pertinenze. Se l'immobile costituisce contemporaneamente
abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici,
la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo
di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione
principale" a condizione che non risulti affittata.
Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa
agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli Istituti
di assistenza e ricovero.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
l'imposta è ridotta al 50%.
I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione
come per esempio, possono:
" considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito
ad un familiare;
" prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
" introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione; ecc.
Il Contribuente può scegliere di versare entro il termine previsto
per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.
Se si possiedono più immobili situati in Comuni diversi, si deve
effettuare un versamento per ogni Comune.
é
Definizione abitazione principale
L'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui
il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria
residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso
dalla residenza.
Per legge sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonchè
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case
Popolari.
Si considerano abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
a) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo
grado ed affini di primo grado qualora il proprietario non dimori abitualmente
in una casa di sua proprietà. La concessione in uso gratuito
si rileva dall'autocertificazione presentata dal concessionario e dal
concedente ai sensi della legge n. 15 del 28-01-1968, che si ritiene
tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione
deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di cui all'art.
10, entro i termini e con i criteri di quest'ultima, in quanto detta
concessione costituisce variazione rilevante ai fini dell'imposizione;
b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ed a condizione
che detta abitazione sia stata l'ultima residenza prima del ricovero
e la stessa non risulti locata o concessa in comodato a soggetti diversi
da quelli individuati nel precedente punto a);
c) l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all'estero,
che ha costituito l'ultima residenza dello stesso, in abitazione di
proprietà, prima dell'espatrio; o sia l'unica abitazione posseduta
su territorio italiano, a condizione che non risulti locata o concessa
in comodato a soggetti diversi da quelli individuati nel precedente
punto a);
d) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate
a condizioni agevolative a soggetti presenti nelle graduatorie per l'assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica e non risultano assegnatari
esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. Toscana del 20-12-96 n.96
art.29 c.5). Ai fini dell'applicazione il proprietario di detti alloggi
dovrà inoltrare al Comune apposita autocertificazione in allegato
alla dichiarazione di cui all'art.10, nei termini e con i criteri di
quest'ultima;
e) abitazioni dei custodi, come definite dal Contratto Nazionale di
Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art.659 del Codice di Procedura
Civile.
Sono
equiparate all'abitazione principale le pertinenze destinate in modo
durevole a servizio della stessa, accatastate o suscettibili di accatastamento
con autonoma e separata rendita nelle categorie C2-C6-C7, nel limite
di una sola pertinenza purchè sita nello stesso edificio dell'abitazione
principale.
é
Detrazioni abitazione principale
Le
seguenti detrazioni si applicano ALTERNATIVAMENTE fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'imposta e rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e proporzionalmente
alla quota di utilizzo della stessa.
Euro 103,29/ANNO = detrazione ordinaria per tutte le abitazioni principali
Euro 206,58/ANNO = detrazione d'imposta maggiorata per le abitazioni
principali, a favore di contribuenti in situazioni di disagio economico
e sociale sottodescritte, e rapportata al periodo durante il quale si
protrae la situazione di difficoltà; è da usufruire dietro
presentazione al Comune apposita istanza corredata della dichiarazione
sostitutiva di cui al vigente regolamento per la definizione della situazione
economica, entro la scadenza della rata di saldo dell'imposta. Ai contribuenti
sottoelencati, appartenenti a famiglie i cui componenti siano proprietari
del solo quartiere di abitazione, e detta abitazione (comprensiva delle
pertinenze) non abbia un valore complessivo superiore a L. 110.000.000
(Euro 56.810,26), i valori immobiliari sono determinati in riferimento
ai valori medi della zona, al netto della rivalutazione del 5% prevista
dall'art.3 comma
48 L.662/96:
- Contribuenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE fino
a Lire 17.500.000 (Euro 9.038,00) come determinato ai fini della definizione
della situazione economica equivalente da questo Ente regolamentata;
- Contribuenti appartenenti a nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni,
con indicatore ISEE fino a Lire 20.000.000 (Euro 10.329,14) come determinato
ai fini della definizione della situazione economica equivalente da
questo Ente regolamentata;
- Contribuenti appartenenti a nuclei familiari con componente, o portatore
di grave handicap con invalidità totale e permanente del 100%
e con necessità di
assistenza continua o di accompagnatore, o ultrasessantacinquenne non
autosufficiente, certificati dalle competenti autorità, con indicatore
ISEE fino a Lire 21.000.000 (Euro 10.845,59) come determinato ai fini
della definizione della situazione economica equivalente da questo Ente
regolamentata;
- per nuclei composti da un unico componente l'indicatore ISEE viene
inalzato di Lire 1.000.000 (Euro 516,46);
I
predetti contribuenti dovranno segnalare ed indicare negli appositi
spazi del bollettino di C.C.P. l'importo corretto della detrazione operata
al momento del pagamento dell'imposta. In caso di omessa o infedele
dichiarazione, l'imposta sarà recuperata unitamente alle sanzioni
di legge.
é
Riduzioni
FABBRICATI
INAGIBILI O INABITABILI: l'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado
fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente,
o con carenze strutturali tali da determinare la completa inagibilità)
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L'inagibilità e l'inabitabilità può essere accertata:
- mediante perizia tecnica da parte del servizio comunale competente,
a richiesta e spese del contribuente interessato; oppure:
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000; in questo caso il Comune si riserva di verificare la
veridicità di detta dichiarazione.
La
richiesta di perizia o la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate
al Comune dal proprietario dell'immobile entro 60 giorni dal verificarsi
delle condizioni e comunque entro la scadenza della rata di saldo ICI
dell'anno di imposizione in cui si intende beneficiare della riduzione.
Della
riduzione praticata il contribuente dovrà dare informazione al
Comune a mezzo dichiarazione d'imposta, segnalando gli estremi della
perizia oppure allegando la dichiarazione sostitutiva.
é
Note
Se
le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni o interessi non vengono
versate entro i termini stabiliti, viene avviata la procedura della
riscossione coattiva, che prevede l'iscrizione nel ruolo esattoriale
con maggiorazioni di spesa e eventuali interessi moratori.
Se
sono state versate somme non dovute, il contribuente può chiedere
al Comune il rimborso entro 3 anni dal pagamento o dal giorno in cui
è stato accertato che egli ha diritto alla restituzione di quanto
ha versato in eccesso.
Quando
il Comune ha richiesto l'attribuzione di rendita per fabbricati non
censiti e il Catasto attribuisce al fabbricato posseduto dal contribuente
una rendita catastale inferiore a quella da lui dichiarata, l'Ufficio
Entrate e Tributi dispone il rimborso d'ufficio.
é
Il bollettino di pagamento
Il
calcolo e la stampa del bollettino, per il pagamento dell'imposta, avviene
attraverso un programma informatico che consente di effettuare il calcolo
per qualunque comune italiano, in quanto dispone di un archivio che
raccoglie tutte le aliquote e le detrazioni deliberate da ogni singolo
comune. Al contribuente non sono consegnati unicamente i bollettini
in acconto e a saldo, ma anche una parte descrittiva, nella quale, in
sintesi, sono forniti tutti gli elementi di calcolo che hanno portato
alla determinazione dell'imposta da pagare
é
La Dichiarazione ICI
La
dichiarazione Ici deve essere presentata entro il 30 giugno (per i Comuni
che non abbiano deliberato diversamente) solo per gli immobili per i
quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente,
ed in particolare:
" per gli immobili trasferiti nell'anno;
" per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o
hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
" per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto)
un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
" per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione
o all'esclusione dall'imposta;
" per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio,
un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile
sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).
La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono
immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso dell'anno
precedente, o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici. In particolare,
non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati
per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento
della rendita catastale
é
I documenti da presentare
Per
la predisposizione del bollettino di pagamento i documenti necessari sono:
" Prospetto del calcolo dell'imposta effettuato l'anno precedente,
se in possesso del contribuente
" Visure catastali degli immobili
" Pratiche di iscrizione, accatastamento ecc. degli immobili
" Comunicazioni di attribuzione e variazioni delle rendite degli
immobili
" Atti di acquisto, vendita, successione, comunione o divisione di
terreni e fabbricati effettuati sia nel 2001 che nel 2002
" Ogni altro documento comprovante variazioni della situazione immobiliare
della persona
Per
la predisposizione della dichiarazione ICI:
" precedente dichiarazione ICI
" visure catastali o rogito in caso di acquisto di nuova proprietà
immobiliare.
é
Come si svolge l'operazione
Il
Professionista:
" Visiona e classifica i documenti presentati dal Contribuente
" Classifica i terreni e fabbricati nel Servizio ICI suddivisi per
Comune di ubicazione
" Attribuisce i parametri, forniti annualmente da ciascun Comune,
per il calcolo dell'imposta
" Stampa il bollettino di "Acconto" o "unica soluzione"
(scadenza pagamento: 30.06)
" Stampa l'eventuale Dichiarazione ICI per i terreni e fabbricati
che hanno avuto variazioni nell'anno precedente (scadenza presentazione:
31.07)
" Entro il 20.12 classifica i parametri comunali comunicati per l'anno
corrente, esegue il ricalcolo dell'imposta e stampa il bollettino di "Saldo".
Il
pagamento dell'imposta viene eseguito personalmente dal contribuente oppure
può essere delegato al Professionista, se questi offre questo servizio
aggiuntivo, fornendogli l'importo corrispondente.
ATTENZIONE
: gli acquisti e le vendite effettuati entro il 15 Dicembre hanno effetto
sui versamenti ICI per l'anno in corso.
é
Norme di riferimento
D. Lgs. (Decreto Legislativo) n. 504 del 30-12-1992 e successive modifiche
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili,
approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2002, esecutiva
- Delibera Giunta Comunale n. 24 del 21/02/2002 "I.C.I. - anno 2002
- Determinazione aliquote"