Finalmente un centro di consulenza fiscale in grado di soddisfare tutte le mie esigenze!
Franco Carlini
Datagest - Palermo
I NOSTRI SPONSOR
I NOSTRI SERVIZI
Chi lo può utilizzare
Nuova normativa | La legge 383/2001 | Successioni | Agevolazioni | Presentazione della dichiarazione | Decorrenza | La dichiarazione di successione | La voltura catastale | I documenti da presentare | I servizi del CAF
Che cosa è il Red
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) | Indicatore del reddito | Indicatore del patrimonio immobiliare | Indicatore del patrimonio mobiliare | Scala di equivalenza e il calcolo ISE | Norme di riferimento | Dove presentare la dichiarazione | Quando andare al CAAF | Documenti necessari
I controlli formali e sostanziali | Le cartelle di pagamento | Accertamento con adesione | Il concordato e la conciliazione | Definizione agevolata | Pagamenti tardivi | Dichiarazione integrativa | Domanda di rateazione | Domanda di rimborso | Autotutela
Autocertificazioni | 730 online
Casi particolari | Ravvedimento operoso | Errori e dimenticanze | Il controllo del prospetto di liquidazione | Il visto di conformità | Come si presenta | Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione | Chi non può utilizzare il modello 730 | Chi può utilizzare ll modello 730 | I redditi che possono essere dichiarati | I vantaggi | Chi può utilizzare l'assistenza fiscale

Che cosa è

Presupposto per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
L'imposta è dovuta in rapporto alla quota ed al periodo di possesso espresso in mesi. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero.
Il versamento dell'imposta dovuta, può essere effettuato:
" in due rate, di cui la prima entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base dell'aliquota comunale e i mesi di possesso,
la seconda rata entro il 20 dicembre, pari alla rimanente imposta dovuta per l'intero anno.
" Oppure in un'unica soluzione:
la norma riconosce al contribuente la facoltà di effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

Debitori del tributo

Possessori di beni immobili siti nel territorio comunale, cioè:
1) il proprietario
2) l'usufruttuario = colui che ha il diritto di godere del bene potendone trarre ogni utilità che questo dare, ma rispettando la sua destinazione economica
3) il titolare del diritto d'uso = colui che ha diritto di servirsi del bene, e se questo è fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia
4) il titolare del diritto di abitazione = colui che può abitare la casa oggetto del diritto, limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Rientrano fra i titolari di tale diritto:
- in caso di decesso del coniuge, il coniuge superstite sulla casa adibita a residenza
- in caso di separazione coniugale, consensuale o giudiziale o di divorzio, il coniuge a cui è attribuito il diritto di abitare nella casa di residenza familiare
5) il titolare del diritto di superficie o enfiteusi
6) il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria (Leasing)
7) il concessionario di aree demaniali = è debitore del tributo dall'anno 2001 ed alla dichiarazione iniziale dovrà allegare copia della concessione demaniale

Non sono soggetti passivi I.C.I. :
- il nudo proprietario
- il locatario
- il comodatario
- l'affittuario
- l'inquilino

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:
" se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente.
" se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode tale diritto, in proporzione alla sua quota.
Il versamento del tributo può essere effettuato presso il concessionario della riscossione, uffici postali o le aziende di credito convenzionate.

Beni imponibili

1) FABBRICATI :unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto urbano con
una attribuzione di autonoma e distinta rendita.
2) AREE FABBRICABILI :aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
3) TERRENI AGRICOLI :terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, esercitate da soggetti aventio la qualifica di imprenditore agricolo, come precisato dagli art. 2082 e 2083 C.C.. Non sono terreni agricoli: i terreni inutilizzati (incolti o abbandonati), i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (orticelli), i terreni non fabbricabili utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Basi imponibili

1) FABBRICATI
- iscritti al catasto :il valore si determina applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
*100 :per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A-B-C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
*50 :per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 (uffici e studi privati)
*34 :per le unità immobiliari classificate nella categoria C/1 (negozi e botteghe)
La legge di accompagnamento alla Finanziaria 1997 ha rivalutato le rendite catastali urbane del 5% dal 1° gennaio 1997.
- non iscritti in catasto o con intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale precedentemente attribuita = il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
- classificabili nel gruppo "D" non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati = il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, o se successiva, alla data di acquisizione secondo il valore contabile del bene attualizzato con i coefficienti determinati annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.
2) AREE FABBRICABILI
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
3) TERRENI AGRICOLI
Il valore è determinato dal prodotto risultante fra il reddito dominicale al 1° gennaio dell'anno di imposizione per il coefficiente 75. La legge di accompagnamento alla Finanziaria 1997 ha stabilito che, ai fini dell'I.C.I., i redditi dominicali vanno rivalutati del 25%.

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
" 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
" 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
" 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Per le aree fabbricabili l'agevolazione c.d. Visco è stata prorogata, per i soggetti Irpeg, anche per il 2001. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad un'aliquota d'imposta ridotta al 19 per cento della parte di reddito corrispondente all'importo degli investimenti in beni strumentali nuovi che trova corrispondenza, anche indiretta, in conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva.
L'imposta si paga in due rate e si determina applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile. I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate per tre anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono interventi rivolti a:
" recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
" recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;
" realizzazione di autorimesse o posti auto;
" utilizzo di sottotetti.
Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di 200.000 lire, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale. I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione. Dal 1° gennaio 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.
Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.
I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione come per esempio, possono:
" considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;
" prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
" introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione; ecc.
Il Contribuente può scegliere di versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. Se si possiedono più immobili situati in Comuni diversi, si deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Definizione abitazione principale

L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso
dalla residenza.
Per legge sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Si considerano abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
a) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado ed affini di primo grado qualora il proprietario non dimori abitualmente in una casa di sua proprietà. La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 28-01-1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di cui all'art. 10, entro i termini e con i criteri di quest'ultima, in quanto detta concessione costituisce variazione rilevante ai fini dell'imposizione;
b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ed a condizione che detta abitazione sia stata l'ultima residenza prima del ricovero e la stessa non risulti locata o concessa in comodato a soggetti diversi da quelli individuati nel precedente punto a);
c) l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all'estero, che ha costituito l'ultima residenza dello stesso, in abitazione di proprietà, prima dell'espatrio; o sia l'unica abitazione posseduta su territorio italiano, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato a soggetti diversi da quelli individuati nel precedente punto a);
d) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni agevolative a soggetti presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. Toscana del 20-12-96 n.96 art.29 c.5). Ai fini dell'applicazione il proprietario di detti alloggi dovrà inoltrare al Comune apposita autocertificazione in allegato alla dichiarazione di cui all'art.10, nei termini e con i criteri di quest'ultima;
e) abitazioni dei custodi, come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art.659 del Codice di Procedura Civile.

Sono equiparate all'abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole a servizio della stessa, accatastate o suscettibili di accatastamento con autonoma e separata rendita nelle categorie C2-C6-C7, nel limite di una sola pertinenza purchè sita nello stesso edificio dell'abitazione principale.

Detrazioni abitazione principale

Le seguenti detrazioni si applicano ALTERNATIVAMENTE fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota di utilizzo della stessa.
Euro 103,29/ANNO = detrazione ordinaria per tutte le abitazioni principali
Euro 206,58/ANNO = detrazione d'imposta maggiorata per le abitazioni principali, a favore di contribuenti in situazioni di disagio economico e sociale sottodescritte, e rapportata al periodo durante il quale si protrae la situazione di difficoltà; è da usufruire dietro presentazione al Comune apposita istanza corredata della dichiarazione sostitutiva di cui al vigente regolamento per la definizione della situazione economica, entro la scadenza della rata di saldo dell'imposta. Ai contribuenti sottoelencati, appartenenti a famiglie i cui componenti siano proprietari del solo quartiere di abitazione, e detta abitazione (comprensiva delle pertinenze) non abbia un valore complessivo superiore a L. 110.000.000 (Euro 56.810,26), i valori immobiliari sono determinati in riferimento ai valori medi della zona, al netto della rivalutazione del 5% prevista dall'art.3 comma
48 L.662/96:
- Contribuenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE fino a Lire 17.500.000 (Euro 9.038,00) come determinato ai fini della definizione della situazione economica equivalente da questo Ente regolamentata;
- Contribuenti appartenenti a nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni, con indicatore ISEE fino a Lire 20.000.000 (Euro 10.329,14) come determinato ai fini della definizione della situazione economica equivalente da questo Ente regolamentata;
- Contribuenti appartenenti a nuclei familiari con componente, o portatore di grave handicap con invalidità totale e permanente del 100% e con necessità di
assistenza continua o di accompagnatore, o ultrasessantacinquenne non autosufficiente, certificati dalle competenti autorità, con indicatore ISEE fino a Lire 21.000.000 (Euro 10.845,59) come determinato ai fini della definizione della situazione economica equivalente da questo Ente regolamentata;
- per nuclei composti da un unico componente l'indicatore ISEE viene inalzato di Lire 1.000.000 (Euro 516,46);

I predetti contribuenti dovranno segnalare ed indicare negli appositi spazi del bollettino di C.C.P. l'importo corretto della detrazione operata al momento del pagamento dell'imposta. In caso di omessa o infedele dichiarazione, l'imposta sarà recuperata unitamente alle sanzioni di legge.

Riduzioni

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI: l'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, o con carenze strutturali tali da determinare la completa inagibilità) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L'inagibilità e l'inabitabilità può essere accertata:
- mediante perizia tecnica da parte del servizio comunale competente, a richiesta e spese del contribuente interessato; oppure:
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000; in questo caso il Comune si riserva di verificare la veridicità di detta dichiarazione.

La richiesta di perizia o la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Comune dal proprietario dell'immobile entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni e comunque entro la scadenza della rata di saldo ICI dell'anno di imposizione in cui si intende beneficiare della riduzione.

Della riduzione praticata il contribuente dovrà dare informazione al Comune a mezzo dichiarazione d'imposta, segnalando gli estremi della perizia oppure allegando la dichiarazione sostitutiva.

Note

Se le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni o interessi non vengono versate entro i termini stabiliti, viene avviata la procedura della riscossione coattiva, che prevede l'iscrizione nel ruolo esattoriale con maggiorazioni di spesa e eventuali interessi moratori.

Se sono state versate somme non dovute, il contribuente può chiedere al Comune il rimborso entro 3 anni dal pagamento o dal giorno in cui è stato accertato che egli ha diritto alla restituzione di quanto ha versato in eccesso.

Quando il Comune ha richiesto l'attribuzione di rendita per fabbricati non censiti e il Catasto attribuisce al fabbricato posseduto dal contribuente una rendita catastale inferiore a quella da lui dichiarata, l'Ufficio Entrate e Tributi dispone il rimborso d'ufficio.

Il bollettino di pagamento

Il calcolo e la stampa del bollettino, per il pagamento dell'imposta, avviene attraverso un programma informatico che consente di effettuare il calcolo per qualunque comune italiano, in quanto dispone di un archivio che raccoglie tutte le aliquote e le detrazioni deliberate da ogni singolo comune. Al contribuente non sono consegnati unicamente i bollettini in acconto e a saldo, ma anche una parte descrittiva, nella quale, in sintesi, sono forniti tutti gli elementi di calcolo che hanno portato alla determinazione dell'imposta da pagare

La Dichiarazione ICI

La dichiarazione Ici deve essere presentata entro il 30 giugno (per i Comuni che non abbiano deliberato diversamente) solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente, ed in particolare:
" per gli immobili trasferiti nell'anno;
" per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
" per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
" per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
" per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).
La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso dell'anno precedente, o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici. In particolare, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale

I documenti da presentare

Per la predisposizione del bollettino di pagamento i documenti necessari sono:
" Prospetto del calcolo dell'imposta effettuato l'anno precedente, se in possesso del contribuente
" Visure catastali degli immobili
" Pratiche di iscrizione, accatastamento ecc. degli immobili
" Comunicazioni di attribuzione e variazioni delle rendite degli immobili
" Atti di acquisto, vendita, successione, comunione o divisione di terreni e fabbricati effettuati sia nel 2001 che nel 2002
" Ogni altro documento comprovante variazioni della situazione immobiliare della persona

Per la predisposizione della dichiarazione ICI:
" precedente dichiarazione ICI
" visure catastali o rogito in caso di acquisto di nuova proprietà immobiliare.

Come si svolge l'operazione

Il Professionista:
" Visiona e classifica i documenti presentati dal Contribuente
" Classifica i terreni e fabbricati nel Servizio ICI suddivisi per Comune di ubicazione
" Attribuisce i parametri, forniti annualmente da ciascun Comune, per il calcolo dell'imposta
" Stampa il bollettino di "Acconto" o "unica soluzione" (scadenza pagamento: 30.06)
" Stampa l'eventuale Dichiarazione ICI per i terreni e fabbricati che hanno avuto variazioni nell'anno precedente (scadenza presentazione: 31.07)
" Entro il 20.12 classifica i parametri comunali comunicati per l'anno corrente, esegue il ricalcolo dell'imposta e stampa il bollettino di "Saldo".

Il pagamento dell'imposta viene eseguito personalmente dal contribuente oppure può essere delegato al Professionista, se questi offre questo servizio aggiuntivo, fornendogli l'importo corrispondente.

ATTENZIONE : gli acquisti e le vendite effettuati entro il 15 Dicembre hanno effetto sui versamenti ICI per l'anno in corso.

Norme di riferimento

D. Lgs. (Decreto Legislativo) n. 504 del 30-12-1992 e successive modifiche
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2002, esecutiva
- Delibera Giunta Comunale n. 24 del 21/02/2002 "I.C.I. - anno 2002 - Determinazione aliquote"
2006 © Copyright CafClaai.it.
Tutti i diritti riservati. Leggi la Policy