Che cosa è
I lavoratori dipendenti e i pensionati, nonché coloro che sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o sono equiparati ai lavoratori dipendenti (soci di cooperative, sacerdoti della Chiesa cattolica, parlamentari nazionali, giudici costituzionali e tutti coloro che sono titolari di cariche elettive, nonché i percettori di indennità sostitutiva di reddito quali disoccupazione, mobilità, indennità per lavori socialmente utili) possono presentare la loro dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 che consente di assolvere agli obblighi fiscali con modalità molto semplificate.
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Casi particolari
- Cessazione del rapporto di lavoro
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio occorre distinguere tra:
- Conguagli a debito: in tal caso il sostituto d'imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma deve tempestivamente rilasciare al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Mod. UNICO 2003). I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'articolo 47, lettera c-bis), del T.U.I.R.), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.
- Conguagli a credito: in tal caso il sostituto è tenuto all'effettuazione del conguaglio a credito, operando quindi i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti. semprechè la presentazione della dichiarazione sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. Tale credito sarà percepito dal lavoratore con le modalità normalmente utilizzate dal sostituto per corrispondere ai propri dipendenti cessati eventuali emolumenti residui.
- Decesso dell'assistito
Il decesso del contribuente fa venire meno l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio:
- se il decesso avviene prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d'imposta dovrà comunicare agli eredi l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi secondo i termini e le modalità previsti per la dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi;
- nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione, che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che gli stessi dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius.In alternativa gli eredi hanno la facoltà di presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria.
- Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro
Qualora nel medesimo periodo di imposta intervenga il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro, si ritiene siano ancora applicabili le seguenti istruzioni:
- passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda, il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d'imposta;
- passaggio di dipendente da un datore di lavoro a un altro con interruzione del rapporto di lavoro: nell'ipotesi prospettata (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, ecc.), il nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro.
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Ravvedimento operoso
Nel caso in cui l'integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (come ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) ed è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del modello UNICO 2003 Persone fisiche, la violazione può essere regolarizzata attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.
E' un istituto giuridico, (disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472), con il quale il contribuente può sanare spontaneamente ed entro certi limiti errori o illeciti fiscali compiuti, versando una sanzione ridotta, l'imposta eventualmente dovuta e gli interessi al tasso legale. Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina prevede determinate riduzioni delle sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
In particolare, la sanzione prevista in caso di omesso o insufficiente versamento, pari al 30% dell'importo non versato, è ridotta:
- ad 1/8 (vale a dire al 3,75%), se la regolarizzazione si perfeziona entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa;
- ad 1/5 (vale a dire al 6%), se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Gli interessi moratori al tasso legale annuo del 3% devono essere calcolati con riferimento alle somme pagate in ritardo.
La formula è la seguente:
(Capitale (importo tributo) * 3 (tasso legale) * n.gg.)/36.500
L'imposta dovuta sommata ai relativi interessi e la sanzione sono versati utilizzando il modello F24.
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Errori e dimenticanze
Di seguito vengono indicate le modalità con cui è possibile intervenire per correggere il modello 730 nel caso in cui vengano riscontrati degli errori nella compilazione o delle dimenticanze:
- Modello 730 rettificativo
- Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso affinchè questi elabori un modello 730 rettificativo.
In questo caso, il sostituto d'imposta o il Caf devono provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio di rettifica. Il sostituto d'imposta dovrà provvedere ai conguagli come risultanti dal nuovo modello 730-4 di "rettifica" consegnato in tempo utile dal Caf. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti dell'autore della violazione.
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Modello 730 integrativo
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Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può comportarsi come segue:
- presentare entro il 31 ottobre un nuovo modello 730 integrativo, nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", con la relativa documentazione quando l'integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il sostituto di imposta, come confermato dalla Circolare 31/E del 23/03/2001, effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre.
Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In questo caso occorre esibire tutta la documentazione.
- presentare un modello UNICO 2003 Persone fisiche quando l'integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.
Attenzione! La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730, compresi eventuali acconti Irpef.
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Il controllo del prospetto di liquidazione
Entro il 15 giugno il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Entro il 20 giugno il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, che lo stesso Caf trasmetterà in via telematica all'Amministrazione finanziaria.
Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.
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Il visto di conformità
I Caf, tramite i loro responsabili dell'assistenza fiscale, devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti. Nel modello 730 elaborato dai Caf sono quindi correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, le detrazioni d'imposta e le ritenute d'acconto spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.
Come specificato dalla Circolare 31 del 23 marzo 2001 i controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano:
- il riscontro della correttezza dei dati reddituali indicati dal contribuente (quali ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, l'ammontare dei redditi diversi e delle relative spese di produzione);
- valutazioni di merito in ordine all'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione dei redditi e delle imposte dovute.
Pertanto, ai fini dei controlli che i Caf devono seguire, non è assolutamente necessaria l'esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).
Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:
- la documentazione attestante le ritenute d'acconto indicate nella dichiarazione (modello CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc….);
- le fatture, ricevute e quietanze relative al pagamento di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché la documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale per gli interessi passivi; la documentazione attestante i requisiti richiesti per la detrazione dei premi di assicurazione sulla vita);
- gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;
- la dichiarazione dei redditi modello 730 o UNICO in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41% o 36%, devono essere esibiti:
- copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro di servizio la comunicazione di inizio lavori;
- copia dei bonifici bancari;
- copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario nei casi ammessi;
- attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.
A tale proposito nel modello 730-2 per il Caf (ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione modello 730 e del modello 730-1), l'incaricato del Centro elenca i documenti esibiti dal contribuente che lo stesso ha utilizzato per la compilazione della dichiarazione.
Il contribuente può documentare con l'autocertificazione le spese sanitarie sostenute per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare. Se il Caf è già in possesso di documentazione relativa a contratti di mutuo o di assicurazione, perché prodotta in anni precedenti, il contribuente può attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.Il visto soddisfa l'esigenza di garantire all'assistito il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria e agevolare l'Amministrazione finanziaria nei controlli di competenza. Infatti, nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.
In caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell'assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.
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Come si presenta
Chi si rivolge al Caf può consegnare il modello 730 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso deve esibire al Caf la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:
- dalle certificazioni (quali il modello CUD) attestanti le ritenute d'acconto (quadro C, D e F);
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri (quadro E);
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione (quadro E);
- dagli attestati di versamento degli acconti d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente (quadro F);
- dalle dichiarazioni modelli UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi (quadro F).
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Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione
Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (che da quest'anno sono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente) intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati;
- solo redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a euro 6197,48, pari a lire 12.000.000, se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a euro 185,92, pari a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di euro 185,92, pari a lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti:
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
- pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- sussidi a favore degli ansiani;
- pensioni sociali;
- le borse di studio corrisposte a studenti universitari;
- le rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 25.822,84, pari a lire 50.000.000; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
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Chi non può utilizzare il modello 730
Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello UNICO Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno d'imposta hanno posseduto:
- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali anche in forma associata;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D (ad es., proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
- Si ricorda che in base agli artt. 5 e 6 del Tuir, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e non possono essere dichiarati nel modello 730.
Non possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti che:
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta (Mod. 770), (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta", ecc.);
- non sono residenti in Italia ;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2002 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, ecc.).
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Chi può utilizzare ll modello 730
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I redditi che possono essere dichiarati
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito possedute nel 2002:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali;
- alcuni dei cosiddetti redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
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I vantaggi
Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:
- è semplice da compilare: il contribuente non esegue calcoli, evita code in banca ed in posta e ottiene il rimborso delle imposte nella busta paga o pensione
- non richiede operazioni per il calcolo delle imposte (a farlo ci pensa il CAF);
- permette tempi più rapidi per la riscossione degli eventuali importi risultanti a credito dalla dichiarazione dei redditi mediante la restituzione direttamente nella busta paga o nella rata di pensione del mese di luglio;
- attraverso il visto di conformità, apposto dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAF, in caso di errori, il contribuente non subisce le sanzioni, ed il CAF risponde per legge degli errori formali; il Professionista tutela i propri clienti con specifica polizza assicurativa.
Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest'obbligo. Si ricorda che anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati nell'anno d'imposta corrente.
Il contribuente può scegliere di presentare il modello 730 debitamente compilato, ed in tal caso non verrà richiesto alcun compenso, oppure di richiedere assistenza per la compilazione.
Anche se si sceglie di presentare la dichiarazione già compilata, si è tenuti ad esibire la relativa documentazione tributaria al fine di permettere la verifica della conformità dei dati esposti.
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Chi può utilizzare l'assistenza fiscale
Possono utilizzare il Mod. 730 i seguenti contribuenti:
- Lavoratori dipendenti o pensionati;
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di lavoro dipendente (Integrazione salariale, indennità di mobilità);
- Soggetti che percepiscono redditi da collaborazione coordinata e continuativa o lavoratori a progetto;
- Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- Sacerdoti della Chiesa cattolica;
- Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali ecc.);
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- Soggetti che possiedono soltanto redditi da collaborazione coordinata e continuativa;
- Soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate;
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730 solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del Sostituto che dovrà effettuare il conguaglio